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Un commerciante può barattare?

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Qualche giorno fa è uscito questo articolo sul Mattino di Napoli che parla di Franco, un barbiere di Prata (Avellino) che accetta in baratto prodotti alimentari in cambio della sua prestazione, con tanto di cartello affisso in vetrina. Rilanciato sulla nostra pagina fb, è emersa una piccola discussione sulla legittimità di questa forma di “pagamento”. Un commerciante può barattare i suoi beni o servizi? Certo, perché il baratto è perfettamente legale sia quando avviene fra privati (come per i barter di zerorelativo), sia quando avviene fra aziende, anche se in questo caso i meccanismi sono un po’ più complessi (si chiama barter trading).

Ma siccome attorno un progetto di valore come ZR si è creato anche un bel network di professionalità che, bontà loro, hanno deciso di investire un po’ del loro tempo con noi, abbiamo chiesto una consulenza tecnica allo Studio Ricci, nostro partner, per capire meglio la questione, sicuramente utile per tutti i commercianti che decidessero di accettare il baratto come forma di pagamento, ed ecco la risposta:

Tale operazione, ai fini fiscali, non presenta diversità sostanziali, rispetto alla prestazione saldata con mezzi di denaro, in quanto il bene consegnato in cambio della prestazione resa dal barbiere è “solo un mezzo di pagamento”. Il rapporto tra i soggetti IVA che effettuano lo scambio costituisce una transazione di beni e/o servizi ex art. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 e pertanto sicuramente rilevante ai fini dell’IVA. .

Chiarito questo e stabilito che, a mio parere, l’operazione si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta, tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. Ai fini IVA è considerato un’operazione di permuta anche lo scambio di beni contro servizi o servizi contro servizi. ” Un’operazione di permuta è composta da più operazioni di scambio che, ai fini IVA, vanno valutate in maniera pienamente autonoma. La conseguenza è che ognuna delle operazioni rilevanti per la permuta soggiace autonomamente a tutti gli obblighi imposti e deve essere valutata separatamente mantenendo evidenti le eventuali differenze tra i valori imponibili. Le operazioni vanno dunque viste isolatamente come se si fosse di fronte a singole operazioni.

In conclusione quindi il barbiere dovrà emettere documento fiscale (fattura/ricevuta) per il valore della sua prestazione resa, ed il bene ricevuto in cambio costituirà pagamento del prezzo. Nel caso in cui il soggetto che riceve la prestazione del barbiere fosse anch’esso un soggetto “non privato”, in sostanza se agisce in qualità di impresa o professionista con partita iva, dovrà a sua volta fatturare il bene o servizio che lui ha ceduto al barbiere in cambio.

Per concludere, nella pagina di Wikipedia sulla definizione di barter trading:
“Il barter (trading) in Italia ha lungamente stentato a decollare. Ciò a causa della diffidenza verso un sistema di cui si percepisce a volte più un “ritorno al passato” piuttosto che un’innovazione…”
E se Franco il barbiere fosse un innovatore?

Si ringrazia per le informazioni tecniche Daniele Battistoni, dello Studio Ricci

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